Secondo il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il Consiglio comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Consiglio Comunale di Apricena è composto da 11 consiglieri più il Sindaco. E’ l’organo di indirizzo e controllo delle politiche municipali e viene eletto ogni cinque anni. La composizione del nuovo Consiglio comunale è la seguente:
Nominativo | Ruolo | Deleghe | Indirizzo Email |
Antonacci Carla | Consigliere Comunale di Maggioranza | Supporto all’Assessorato alla Bellezza – Supporto Palazzo della Cultura – Controllo di Gestione – Personale – Turismo | |
Biscotti Pasquale | Consigliere Comunale | ||
Dell’Erba Paolo | Consigliere Comunale di Maggioranza |
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Ferullo Vincenzo | Consigliere Comunale di Maggioranza | Politiche di Sviluppo – Valorizzazione delle Attività Produttive | |
Labombarda Maria Rita | Consigliere Comunale di Maggioranza | Pari Opportunità -Riqualificazione Centro Storico – Commercio – Trasporti e Mobilità | |
Specchiulli Martino Gennaro | Consigliere Comunale di Maggioranza | Sanità e Salute Pubblica – Sport (Presidente del Consiglio Comunale) | |
Lacci Michele | Consigliere Comunale di Minoranza | Capogruppo di Minoranza | michele.lacci@comune.apricena.fg.it |
Gaudelli Federico | Consigliere Comunale di Minoranza | ||
Greco Mara | Consigliere Comunale di Minoranza | mara.greco@comune.apricena.fg.it | |
Terlizzi Pasquale | Consigliere Comunale di Minoranza | pasquale.terlizzi@comune.apricena.fg.it | |
Zecchino Maria Concetta | Consigliere Comunale di Minoranza |
concetta.zecchino@comune.apricena.fg.it
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Modalità di elezione
Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero di abitanti del Comune. Più precisamente:
- da 60 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- da 12 membri negli altri comuni.
La durata del mandato del Consiglio, così come del Sindaco, è di 5 anni. Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del Comune: in quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ad esempio, è eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Nel caso in cui il candidato sindaco più votato è supportato da più liste, 2/3 dei seggi sono assegnati alla lista più votata (8 nel caso di comuni con 12 consiglieri assegnati e 11 nel caso di 16 consiglieri da eleggere). I seggi attribuiti alle liste battute sono assegnati proporzionalmente con il metodo D’Hondt o della media più alta.
Nei Comuni più grandi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessuno dei due abbia raggiunto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti il 60% dei seggi assegnati al Comune; ai gruppi di liste collegati a candidati sindaci ‘perdenti’ è attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%. È ammesso un ulteriore collegamento tra liste e candidati tra il primo e il secondo turno (il cosiddetto apparentamento).
Il Consiglio può, per gravi motivi, essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno prima della scadenza naturale del mandato. In tal caso anche il sindaco e la giunta comunale decadono e sono sostituiti da un commissario.
Funzioni
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali figurano: lo statuto dell’ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.
Al Consiglio comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta il “Documento programmatico di legislatura” che ha sostituito il ben più generico documento contenente gli indirizzi generali di governo. art. 46 comma 3 che ha modificato l’art. 16, L. 81/1993. In questa fase il Consiglio prende atto del programma che intende realizzare il Sindaco. Con l’introduzione di questa norma contenuta nel testo unico D.Lgs. 267/2000, il legislatore non chiama più il Consiglio ad approvare programma sindacale.
I consigli comunali sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri alla prima seduta.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Sono straordinarie le altre. Possono essere pubbliche oppure segrete (cioè senza pubblico) quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone.
Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone.
Organizzazione
Il Consiglio Comunale è così composto:
Presidente del Consiglio Comunale: ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
Commissioni consiliari: hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
Gruppi Consiliari: composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
Conferenza dei capigruppo: costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Ultimo aggiornamento (Martedì 17 Giugno 2014 08:40)